MssCol 603/Lettera 121

Sottounità / Unità archivistica
NYPL, Ms. Div., MssCol 603, Registro quinto
Regesto veloce

Commendone aggiorna sulle discussioni in corso riguardo alla nuova costituzione in materia di giurisdizione ecclesiastica.

Numero documento
121
Estensione materiale
cc. 16v-18r
Destinatario
Borromeo, Carlo
Luogo di redazione
Petricovia
Luogo di ricezione
Roma
Data di redazione
6 aprile 1565
Edizioni del documento

Pubblicata, in traduzione polacca, in Pamiętniki o dawnéj Polsce z czasóv Zygmunta Augusta, obejmujące listy Jana Franciszka Commendoni do Karola Borromeusza, coll. J. Albertrandi, II, Wilno, Drukiem Józefa Zawadzkiego, 1851, pp. 150-153.

Regesto approfondito

Nonostante la disponibilità di Sigismondo II Augusto a correggerla e le sollecitazioni di Commendone, i vescovi non hanno ancora trovato un accordo riguardo alla «forma» che la nuova costituzione dovrebbe assumere. In particolare, si trovano in disaccordo Jakub Uchański, arcivescovo di Gnesna, e Filip Padniewski, vescovo di Cracovia, senza i quali non è possibile «fare cosa alcuna». L’altro ieri i vescovi hanno convenuto di non consentire alla contribuzione pur di spingere il re a cambiare il decreto sulla giurisdizione ecclesiastica. L’arcivescovo e tutto il Senato hanno approvato la decisione e solo i nunzi della nobiltà si sono opposti.

Frattanto Adam Konarski, vescovo di Posnania, e Wojciech Sobiejuski, vescovo di Chelma, hanno ribadito a Commendone quanto già detto da Piotr Myszkowski, vicecancelliere di Polonia, incolpando dell’accaduto l’arcivescovo. Commendone ha ribattuto al vescovo di Chelma che la costituzione è stata emanata dal sovrano con il sostegno di soli cinque senatori. Commendone ha poi reiterato al vescovo le obiezioni già esposte al vicecancelliere, ribadendo la differenza tra l’astenersi dall’utilizzo delle proprie facoltà e l’esserne privati e insistendo sulla gravità del fatto. Ciò non tanto allo scopo di ottenere modifiche a una costituzione che in realtà non pregiudica – come già scritto a Roma - la situazione degli ecclesiastici, ma affinchè «che se ne cavi qualche utile, così incirca questo come nella distributione di magistrati vacanti».

 «Cifra»

Non contenti d’aver ottenuto la nuova costituzione, gli eretici chiedono di esplicitare che gli ecclesiastici non avranno più giurisdizione alcuna su di loro: temono infatti «che sia tolto solamente il brazzo secolare d’i capitani et magistrati inferiori», e che i prelati mantengano la possibilità di ricorrere al re per l’esecuzione delle loro sentenze. Cercano perciò con ogni mezzo di «liberarsi da questo sospetto et dal bisogno di dipender per l’avenire in ciò dalla voluntà regia».

Commendone e Hosius, accogliendo le istanze del re, non hanno lasciato Petricovia e danno mostra di attendere soltanto l’esito delle discussioni in corso. Continuano comunque ad «adoperarsi […] con degnità», intenzionati a «far a tempo officii gagliardi, ma con misura, massime vedendo come, per cagione del divortio et simil altri accidenti, il re sia condotto sull’orlo per cadere se si spingesse più del dovere». Commendone ritiene che sarebbe «hor mal partito il voler romper affatto» e che «convenga riservarsi al tempo».

Note libere

Testo cifrato reso in chiaro dal copista cinquecentesco.